CHI
NE HA DIRITTO Hanno diritto a presentare
le domande di contributo: Le persone
disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio
ed i non vedenti; Coloro i quali abbiano a carico persone
con disabilità permanente; I condomìni
ove risiedano le suddette categorie di beneficiari;
I centri o istituti residenziali per i loro immobili destinata all'assistenza
di persone con disabilità. NB: I
disabili in possesso di una certificazione attestante una invalidità totale
con difficoltà di deambulazione, hanno diritto di precedenza nell'assegnazione
dei contributi. Le domande di contributo sono ammesse
solo per interventi finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche e
sono concedibili per interventi su immobili privati già esistenti ove risiedono
disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti e su immobili adibiti
a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai disabili. I comuni possono
accertare che le domande non si riferiscano ad opere già esistenti o in
corso di esecuzione. Il contributo può essere
erogato per: Una singola opera (es. realizzazione
di una rampa) Un insieme di opere cioè una serie
di interventi atti a rimuovere più barriere che generano ostacoli alla
stessa funzione (ad esempio: portone di ingresso troppo stretto e scale che impediscono
l'accesso a soggetto non deambulante). Se l'immobile
è soggetto ai vincoli storico-artistici o ambientali, l'interessato deve
richiedere l'autorizzazione all'intervento alle autorità competenti. COME
PRESENTARE LA DOMANDA La domanda deve essere presentata
Al sindaco del comune in cui è sito l'immobile.
In carta da bollo Entro il 1° marzo di ogni anno
Dal disabile (o da chi ne esercita la tutela o la potestà)
per l'immobile nel quale egli ha la residenza abituale e per opere volte a rimuove
gli ostacoli alla sua mobilità. COSA
DEVE ESSERE ALLEGATO ALLA DOMANDA La descrizione anche sommaria
delle opere e della spesa prevista. Non è necessario un preventivo
analitico né la provenienza dello stesso. Alla domanda devono essere allegati
il certificato medico e una autocertificazione. Il certificato medico,
in carta semplice, può essere redatto e sottoscritto, da qualsiasi medico,
e deve attestare l'handicap del richiedente, precisando da quali patologie dipende
e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano, con specificazione,
ove occorre, che l'handicap consiste in una menomazione o limitazione funzionale
permanente. Qualora il disabile sia riconosciuto invalido totale con difficoltà
di deambulazione dalla competente ASL, ove voglia avvalersi della precedenza
prevista nell'assegnazione dei contributi, deve allegare anche la relativa certificazione
della ASL; si ritiene che possano essere accettati anche certificazioni di invalidità
rilasciate da altre commissioni pubbliche (es. invalidità di guerra, servizio,
lavoro ecc.). L'autocertificazione deve specificare l'ubicazione dell'immobile
dove risiede il richiedente e su cui si vuole intervenire, (via, numero civico
ed eventualmente l'interno). Devono inoltre essere descritti succintamente gli
ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza di barriere. L'interessato
deve inoltre dichiarare che gli interventi per cui si richiede il contributo
non sono già stati realizzati o nè sono in corso di esecuzione.
Deve altresì precisare se per le medesime opere gli siano stati concessi
altri contributi. Il disabile deve avere effettiva, stabile ed abituale
dimora nell'immobile su cui si intende intervenire. Non si ha diritto ai contributi
se l'immobile è dimora solo saltuaria o stagionale o precaria; si perde
inoltre diritto al contributo se dopo aver presentato l'istanza o dopo aver effettuato
i lavori si cambia dimora. Dopo aver presentato la domanda gli interessati possono
realizzare le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo
e, quindi, correndo il rischio della eventuale mancata concessione di contributo. QUALE
CONTRIBUTO L'entità del contributo viene determinata sulla base
delle spese effettivamente sostenute e comprovate. Se le spese sono inferiori
al preventivo presentato, il contributo sarà calcolato sul loro effettivo
importo. Se le spese sono superiori, il contributo sarà calcolato sul preventivo
presentato. Di seguito indichiamo i contributi erogabili in base alla spesa
da sostenersi: Spesa fino a € 2.582,28
: contributo fino a copertura della spesa. Spesa da
€ 2.582,28 a 12.911,42: contributo aumentato del venticinque per cento sulla
spesa sostenuta che eccede i 12.911,42 (esempio: € 5.164,57 di spesa = €
2.582,28 + € 645,57) Spesa da € 12.911,42
a € 51.645,69: contributo aumentato di un ulteriore cinque per cento sulla
cifra che eccede i € 12.911,00. (esempio: € 46.481,12 di spesa= €
2.582,28 + € 2.582,28 + € 1.678,48) L'erogazione
del contributo avviene dopo l'esecuzione dell'opera ed in base alle fatture debitamente
quietanzate: il richiedente ha pertanto l'onere di comunicare al sindaco la conclusione
del lavori con trasmissione della fattura. Le domande non soddisfatte nell'anno
per insufficienza di fondi restano comunque valide per gli anni successivi, senza
la necessità di una nuova verifica di ammissibilità: esse tuttavia
perdono efficacia qualora vengano meno i presupposti del diritto al contributo
(ad esempio: trasferimento dell'istante in altra dimora). NORMATIVA
DI RIFERIMENTO Legge
9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento
e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati." La
guida completa ai contributi per leliminazione delle barriere architettoniche
la potete trovare sul sito: www.handylex.org;
inoltre potete scaricare la GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I DISABILI
cliccando qui (pdf 334kb) Per
lacquisto di una piattaforma elevatrice (miniascensore) o di un montascale
è possibile usufruire delle seguenti agevolazioni fiscali: IVA AGEVOLATA
AL 4% - DETRAZIONE 19% e 36%. GUIDA
ALLE AGEVOLAZIONI PER DISABILI
(pdf 334kb). INFORMAZIONI
UTILI PER I DISABILI GUIDA
ALLE AGEVOLAZIONI PER DISABILI
(pdf 334kb). |